"Il risarcimento"
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L'articolo 2054 del Codice Civile stabilisce che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del mezzo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Il Legislatore ha visto nella circolazione di veicoli un'attività pericolosa e per questo motivo ha voluto porre un elevato livello di tutela della collettività, tanto alto che non solo è considerato responsabile il conducente ma anche il proprietario del mezzo se diverso.

L'Impresa di assicurazione, in cambio di un premio versato, si sostituisce nel tutelare conducente e proprietario qualora venga chiamato a rispondere di eventuali danni provocati e ne venga provata la responsabilità.


I termini in cui le imprese assicuratrici devono proporre il risarcimento
Le imprese assicuratrici hanno dei termini ben definiti previsti dalla normativa per la formulazione di un'offerta di risarcimento o della comunicazione dei motivi specifici per i quali non si ritiene di fare una proposta:

  • 30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti;
  • 60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato;
  • 90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene interrotto nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona.

Se dalla Compagnia non viene proposta l'offerta o non vengono spiegati i motivi per i quali si rifiuta di risarcire il danno, il danneggiato può:

  1. Promuovere l'azione diretta in giudizio nei confronti dell'Assicurazione;
  2. Proporre reclamo all'IVASS (Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni) segnalando l'inadempienza dell'Assicurazione che non abbia rispettato i termini. L'IVASS potrà comminare le sanzioni nei confronti dell'Assicurazione negligente.

L'azione è esperibile quando siano trascorsi 60 giorni (in caso di danni ai soli veicoli) o 90 giorni (in caso di lesioni di lieve entità) decorrenti dalla data di richiesta di risarcimento danni inviata all'impresa assicuratrice.

 

Gli scenari una volta proposto il risarcimento
Dopo che la Compagnia ha proposto il risarcimento si aprono tre possibili scenari:

  1. il danneggiato accetta il risarcimento: in questo caso l'impresa versa la cifra concordata entro 15 giorni dall'accettazione. Il danneggiato sarà tenuto a rilasciare quietanza liberatoria;
  2. il danneggiato non accetta: In questo caso l'impresa paga lo stesso la cifra proposta entro 15 giorni dalla non accettazione, ma la stessa deve considerarsi come "acconto". Se il danneggiato non intende accettare l'offerta proposta, dev'essere avviato un procedimento giudiziario di risarcimento nei confronti della compagnia del responsabile (chiamando in causa anche quest'ultimo). Nel corso del procedimento ci si può avvalere di consulenti tecnici per determinare la reale entità del danno e fornire così al giudice gli elementi informativi utili per decidere;
  3. il danneggiato non risponde: In questo caso la compagnia deve comunque liquidare il danno, entro 30 giorni dalla proposta. La somma in tale modo corrisposta sarà imputata quale acconto sull'eventuale liquidazione definitiva del danno.