"Vietate le gare di velocità"
ANIAtraining

L’articolo 9 ter del Codice della Strada fa assoluto divieto tra veicoli di gareggiare in velocità.

 

In questo caso la violazione è punita oltre che con una pesante multa anche con la reclusione da sei mesi ad un anno. Reclusione che può arrivare fino a 5 anni se dallo svolgimento della competizione illegale se ne deriva il ferimento di qualcuno, 10 anni se ne deriva la morte di una o più persone.

 

Le gare di velocità si possono svolgere unicamente in luoghi autorizzati (circuiti, autodromi).

Su strade ed aree pubbliche le gare con veicoli a motore si possono effettuare solo se è rilasciata una specifica autorizzazione, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono competenti per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; le regioni per le strade regionali; le province per le strade provinciali; i comuni per le strade comunali.