"Risarcimento diretto"
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E’ possibile rivolgersi direttamente alla propria compagnia se nell’incidente sono stati coinvolti solo due veicoli, entrambi immatricolati e assicurati in Italia, se non si è responsabile del sinistro (o lo si è solo in parte), con danni agli stessi o ai loro conducenti (lesioni di lieve entità quelle i cui postumi variano da 1 a 9 punti di invalidità), nonché alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati.


La procedura di risarcimento diretto è entrata in vigore il 01/01/2007 ed ha sostituito la vecchia procedura denominata CID (convenzione indennizzo diretto).

 

Questa procedura costituisce un'eccezione rispetto alla disciplina ordinaria che prevede che la richiesta di risarcimento vada proposta dal conducente-danneggiato nei confronti dell’impresa assicuratrice che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato ed è stata introdotta per favorire i consumatori, in quanto consente di velocizzare i tempi per il risarcimento del danno subito, quando sia certa e chiara la responsabilità.

 

La denuncia va inoltrata all'assicurazione entro 3 giorni dal sinistro (art.1913 Codice Civile) e il diritto di risarcimento del danno si prescrive in 2 anni dall'evento (art.2947 Codice Civile).