"trasporto di cose e persone"
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In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida per questo motivo il trasporto di passeggeri e/o cose non deve intralciare il guidatore.

Le disposizioni sono regolamentate dall’articolo 169 del Codice della Strada.

Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.

L’articolo 170 del Codice della Strada invece regolamenta il trasporto di persone e cose su scooter e moto.

Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia eta' superiore a sedici anni.

Sui motocicli è possibile trasportare un passeggero solo se il conducente è maggiorenne ed il posto per il passeggero è previsto sulla carta di circolazione.

 

Sui motocicli è vietato il trasporto di minori di anni 5.

Dopo i 5 anni il bambino deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato nella posizione determinata dalle apposite attrezzature dei veicoli. Sempre sopra i 5 anni è possibile utilizzare degli appositi seggiolini.

Per questa tipologia di seggiolini al momento non è prevista omologazione.

 

 

Su moto e scooter è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente.

 

 

Entro i predetti limiti, e' consentito il trasporto di animali purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore che a loro volta non sporgano oltre i cinquanta centimetri.